Il tema dell’arma personale fuori servizio è oggi uno dei più discussi nel settore armiero e tra gli operatori delle forze dell’ordine. Con il decreto legge n. 48 dell’11 aprile 2025, convertito nella legge n. 80 del 9 giugno 2025, il legislatore ha introdotto una novità rilevante attraverso l’articolo 28, generando però dubbi interpretativi che hanno coinvolto sia gli operatori sia le armerie.

A fare chiarezza è intervenuto il Ministero dell’Interno con una circolare ufficiale, che ha fornito un’interpretazione autentica della norma, sciogliendo uno dei principali nodi: la possibilità per gli agenti di pubblica sicurezza di acquistare e portare un’arma fuori servizio, diversa da quella d’ordinanza e potenzialmente più occultabile.

Il nodo interpretativo: norma immediatamente applicabile o no?

Il primo comma dell’articolo 28 riconosce la facoltà di portare un’arma personale fuori servizio agli agenti di pubblica sicurezza. Tuttavia, il secondo comma prevede l’emanazione di regolamenti attuativi destinati a disciplinare nel dettaglio tale facoltà.

Il dubbio era evidente: l’arma fuori servizio è già consentita oppure occorre attendere i regolamenti?

La circolare del Ministero chiarisce che, nelle more dell’intervento regolamentare e fatti salvi eventuali sviluppi normativi, il comma 1 dell’articolo 28 deve ritenersi immediatamente applicabile. Questo significa che la possibilità di acquistare e portare un’arma personale fuori servizio è già operativa.

Per il settore armiero si tratta di un passaggio cruciale, perché elimina l’incertezza che aveva paralizzato molte operazioni commerciali.

Chi può portare l’arma personale fuori servizio?

Altro punto fondamentale chiarito dalla circolare riguarda l’ambito soggettivo di applicazione.

La nozione di “agente di pubblica sicurezza” non si limita agli appartenenti alle forze di polizia statali, ma comprende anche:

  • Agenti di PS dei corpi e servizi di polizia locale
  • Riconosciuti dal prefetto
  • Dotati di arma d’ordinanza ai sensi della normativa vigente

Tuttavia, per la polizia locale esiste un limite territoriale importante: la qualifica di agente di pubblica sicurezza e il porto dell’arma fuori servizio restano ancorati al territorio dell’ente di appartenenza, salvo missioni o servizi esterni svolti armati nei limiti di legge.

La disposizione dell’articolo 28, sotto questo profilo, non modifica l’ambito territoriale delle attribuzioni, ma consente semplicemente il porto senza licenza di un’arma ex art. 42 TULPS diversa da quella in dotazione.

Acquisto dell’arma personale: serve la licenza?

La circolare chiarisce un ulteriore aspetto fondamentale: sarà possibile acquistare l’arma personale esibendo la tessera personale attestante lo status di agente di pubblica sicurezza.

Questo punto è centrale anche per le armerie, che si trovano a gestire la vendita dell’arma fuori servizio senza il tradizionale titolo di porto d’armi, ma in forza del regime speciale riconosciuto agli agenti.

Obbligo di denuncia e tracciabilità

Un altro elemento di rilievo riguarda la denuncia dell’arma personale acquistata.

La circolare evidenzia l’opportunità – e di fatto la necessità – di garantire la tracciabilità delle armi in circolazione. Pertanto, la comunicazione della materiale disponibilità dell’arma ai sensi dell’art. 28 del DL 48/2025 deve essere effettuata secondo le modalità previste dall’articolo 38 TULPS, ai fini dell’inserimento nel CED interforze.

In altre parole, pur essendo consentito il porto dell’arma personale fuori servizio, resta l’obbligo di comunicazione per assicurare la registrazione nei sistemi informativi.

Impatto per il settore armiero

Per le armerie italiane, la chiarificazione normativa rappresenta un passaggio fondamentale. L’arma personale fuori servizio diventa una categoria concreta di mercato, con una platea potenzialmente ampia di soggetti interessati.

Si aprono quindi nuove opportunità commerciali, ma anche nuove responsabilità in termini di corretta gestione documentale e verifica dei requisiti soggettivi.

Conclusioni

La circolare del Ministero dell’Interno segna un punto di svolta nell’applicazione dell’articolo 28 del Decreto Sicurezza. L’arma personale fuori servizio è oggi una facoltà immediatamente esercitabile per gli agenti di pubblica sicurezza, nel rispetto dei limiti territoriali e degli obblighi di comunicazione previsti.

Resta ora da vedere se e quando verranno emanati i regolamenti attuativi, ma nel frattempo il quadro normativo è sufficientemente chiaro per consentire l’operatività del settore.

Per operatori e armerie, il tema dell’arma personale fuori servizio continuerà a essere centrale nei prossimi mesi, anche alla luce delle possibili evoluzioni normative.