Abusi edilizi e cattive frequentazioni? Ecco perché non sono sufficienti per revocare il porto d’armi: il TAR Campania ha accolto il ricorso di un cittadino a cui la questura di Caserta aveva negato il porto di fucile per Tiro a Volo, basandosi su due denunce per abusi edilizi e su episodi in cui era stato trovato, occasionalmente, in compagnia di pregiudicati.
Sentenza n. 129 del 7 gennaio 2025: Il Tar della Campania Accoglie il Ricorso per il Rilascio del Porto di Fucile per Tiro a Volo
Con la sentenza n. 129 del 7 gennaio 2025, la Sezione Quinta del Tar della Campania ha accolto il ricorso presentato da un cittadino che si era visto negare dalla questura di Caserta il rilascio del porto di fucile per Tiro a Volo. La questura, infatti, aveva motivato il diniego facendo riferimento a due arresti subiti dal ricorrente trent’anni prima (entrambi conclusi con proscioglimento), a due denunce per violazioni edilizie (anch’esse concluse con proscioglimento per prescrizione), e a tre controlli di polizia tra il 2008 e il 2015, durante i quali il cittadino era stato trovato in compagnia di pregiudicati.
I giudici del Tar hanno ritenuto infondato il diniego, argomentando che le circostanze legate agli arresti e alle denunce risalenti a decenni prima non potevano essere considerate un indice di cattiva condotta per il rilascio del porto di fucile per Tiro a Volo. La corte ha sottolineato che l’arresto, avvenuto quando il ricorrente era minorenne e in un contesto ormai remoto, non può influire sulla valutazione dell’affidabilità del cittadino in relazione all’uso delle armi. In particolare, la corte ha evidenziato che i procedimenti penali archiviati e le violazioni edilizie, che riguardano esclusivamente l’ambito professionale del ricorrente, non presentano alcuna attinenza con una presunta indole violenta o con la sua capacità di autocontrollo.
Per quanto riguarda i controlli di polizia, i giudici hanno affermato che, pur essendo il ricorrente stato trovato in compagnia di persone con precedenti penali, la sua posizione era giustificata da motivazioni plausibili, come ragioni professionali legate all’attività edilizia. I giudici hanno anche ribadito che è del tutto comune per una persona essere in compagnia di soggetti con precedenti penali senza conoscerne i trascorsi, specialmente in contesti lavorativi o sociali occasionali.
Sentenza
La sentenza n. 129 del 7 gennaio 2025 ha, quindi, sancito che le circostanze addotte dalla questura non erano sufficienti a giustificare il diniego del porto di fucile per Tiro a Volo, in quanto mancavano evidenti indizi che potessero legare il ricorrente a comportamenti violenti o pericolosi per la sicurezza nell’uso delle armi. Questo caso mette in luce l’importanza di una valutazione prudente e contestualizzata da parte delle autorità competenti, che non può basarsi esclusivamente su eventi lontani nel tempo o su presunzioni generiche.
In definitiva, la sentenza ha ribadito che ogni caso va esaminato singolarmente, tenendo conto di tutti gli elementi significativi, in particolare quando si tratta di una richiesta di porto di fucile per Tiro a Volo, che implica la necessità di garantire non solo la sicurezza, ma anche il giusto riconoscimento delle circostanze individuali di ogni ricorrente.